Apprendistato per lavoratori in mobilità

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 1° agosto 2012, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, recante la disciplina delle assunzioni di lavoratori in mobilità effettuate con la tipologia contrattuale dell’apprendistato.

In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi sopra prospettate, sia possibile prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli articoli 3, 4 e 5 contenuti nel medesimo Decreto.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Si ricorda peraltro che, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, nei confronti dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato trovano applicazione, in deroga all’art. 2, comma 1, lett. m) dello stesso Decreto, sia la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, sia il regime contributivo agevolato ex art. 25, comma 9, nonché l’incentivo disciplinato dall’art. 8, comma 4, L. n. 223/1991.
Ne consegue che, nelle ipotesi menzionate, troverà esclusiva applicazione il regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 223/1991 per i periodi indicati dalla medesima Legge mentre, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti.
Resta ferma, tuttavia, in favore del datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato e sul quale conseguentemente grava l’onere della formazione, la possibilità di fruire – per tutto il periodo di formazione – dell’istituto del sottoinquadramento o, in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento ai sensi dell’art. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 167/2011.
Alla luce delle disposizioni normative sopra esaminate e in linea con le osservazioni svolte, si evince pertanto che la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. Del resto, considerata l’età dei lavoratori normalmente iscritti nelle citate liste, una diversa interpretazione non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.
Fermo restando quanto sopra va tuttavia evidenziato che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di lavoro potranno evidentemente scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina dell’apprendistato – applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al termine del periodo di formazione – o quella “speciale” sopra descritta.
".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it