Modifica ragione sociale e obblighi Legge n. 68/1999

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 1° agosto 2012, ha risposto ad un quesito dell'Anisa (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), in merito alla problematica concernente il corretto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, nell’ipotesi di modifica della ragione sociale di una cooperativa in società per azioni.
In particolare, l’istante chiede in quale misura il mutamento dell’assetto societario possa incidere sui criteri di individuazione dell’organico aziendale utile ai fini della determinazione della quota di riserva, riferendosi nello specifico al personale già impiegato in qualità di socio lavoratore della cooperativa.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... In linea con le osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che, nell’ipotesi prospettata dall’istante, il datore di lavoro, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi in questione, dovrà tenere in considerazione l’eventuale nuovo assetto occupazionale derivante dal mutamento della compagine societaria di cui sopra.
Appare utile, peraltro, richiamare, con particolare riferimento al termine per l’esatto adempimento degli obblighi, il regime della c.d. gradualità sancito all’art. 2 del regolamento di esecuzione della L. n. 68/1999 – D.P.R. n. 333/2000 – alla luce del quale “i datori di lavoro privati (…), che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione (…)”. (cfr interpello n. 30/2011)".

 

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L'interpello

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