Modifica ragione sociale e obblighi Legge n. 68/1999
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 1° agosto 2012, ha
risposto ad un quesito dell'Anisa (Associazione Nazionale delle Imprese di
Sorveglianza Antincendio), in merito alla problematica concernente il corretto
assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, nell’ipotesi di modifica
della ragione sociale di una cooperativa in società per azioni.
In
particolare, l’istante chiede in quale misura il mutamento dell’assetto
societario possa incidere sui criteri di individuazione dell’organico aziendale
utile ai fini della determinazione della quota di riserva, riferendosi nello
specifico al personale già impiegato in qualità di socio lavoratore della
cooperativa.
La risposta in sintesi:
"...
In linea con le osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che, nell’ipotesi
prospettata dall’istante, il datore di lavoro, ai fini del corretto assolvimento
degli obblighi in questione, dovrà tenere in considerazione l’eventuale nuovo
assetto occupazionale derivante dal mutamento della compagine societaria di cui
sopra.
Appare utile,
peraltro, richiamare, con particolare riferimento al termine per l’esatto
adempimento degli obblighi, il regime della c.d. gradualità sancito all’art. 2
del regolamento di esecuzione della L. n. 68/1999 – D.P.R. n. 333/2000 – alla
luce del quale “i datori di lavoro privati (…), che effettuano una nuova
assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono
tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a
partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione (…)”. (cfr
interpello n. 30/2011)".
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