Riproporzionamento permessi Legge n. 104/1992
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1° agosto 2012, ha
risposto ad un quesito di Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici
Igiene Ambientale), in merito alla problematica concernente le modalità di
fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L.
n. 104/1992. In particolare, l’istante chiede:
- se sia legittimo un
eventuale riproporzionamento del diritto in questione, in base alla prestazione
lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti
permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o
congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa,
maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia,
pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di riferimento;
- se il
dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta
nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento
del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.
La risposta in sintesi:
"... Ne
consegue che il principio espresso dall’INPS con circ. 128/2003 – richiamata
dall’istante – secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci
giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non
si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione nell’ipotesi
prospettata.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti
istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel
giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del
numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati
dall’Istituto.".
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