Cassa integrazione guadagni - settore edile - imprese artigiane

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 1° agosto 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 1 della L. n. 427/1975, concernente la Cassa Integrazione speciale per le imprese del settore dell’edilizia.
Si chiede in particolare se per le imprese artigiane del settore dell’edilizia possa ritenersi applicabile il criterio interpretativo più favorevole, già adottato da questo Ministero con interpello n. 26/2010, concernente la possibile proroga dell’istituto della CIG a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...  Non sembrano pertanto rinvenirsi ostacoli affinché il principio già enunciato nel precedente interpello n. 26/2010, con riferimento alle imprese industriali, possa applicarsi anche per le imprese artigiane dell’edilizia.
Premesso ciò – e ad integrazione dei chiarimenti già forniti con l’interpello richiamato – si ritiene che per le imprese sia artigiane che industriali dell’edilizia, la condizione sopra richiamata, ovvero l’ipotesi di “riduzione dell’orario di lavoro” deve essere intesa nel senso che la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
".

 

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L'interpello

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