Cassa integrazione guadagni - settore edile - imprese artigiane
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 1° agosto 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 1 della L. n. 427/1975,
concernente la Cassa Integrazione speciale per le imprese del settore
dell’edilizia.
Si chiede in particolare se per le imprese artigiane del
settore dell’edilizia possa ritenersi applicabile il criterio interpretativo più
favorevole, già adottato da questo Ministero con interpello n. 26/2010,
concernente la possibile proroga dell’istituto della CIG a prescindere da una
ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.
La risposta in sintesi:
"... Non
sembrano pertanto rinvenirsi ostacoli affinché il principio già enunciato nel
precedente interpello n. 26/2010, con riferimento alle imprese industriali,
possa applicarsi anche per le imprese artigiane dell’edilizia.
Premesso ciò –
e ad integrazione dei chiarimenti già forniti con l’interpello richiamato – si
ritiene che per le imprese sia artigiane che industriali dell’edilizia, la
condizione sopra richiamata, ovvero l’ipotesi di “riduzione dell’orario di
lavoro” deve essere intesa nel senso che la CIG va concessa in tutti i casi in
cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it