Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e cumulo giuridico
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 76 del 19 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e settimanale contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981.
La risposta in sintesi:
"... Ciò posto, occorre ora chiarire
se, sulla scorta della precisazione contenuta nella
circolare n. 8/2005 al punto 15 di questo Ministero, ovvero “fermo
restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1,
Legge n.
689/1981”, nel caso
di violazione degli artt. 7 e/o 9 del D.Lgs. n. 66/2003 come conseguenza di una
unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, sia possibile
considerare tale condotta nel termine di concorso formale (omogeneo o
eterogeneo) di illeciti amministrativi e, quindi, applicare la sanzione
quantificabile secondo il criterio del cumulo giuridico disciplinata dal citato
art. 8 della Legge n.
689/1981.
A tal proposito, questo Ministero è intervenuto con la circ. n. 81/1987
precisando che l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi
preclusa all’ispettore del lavoro poiché “essa richiede delicate ed ampie
potestà discrezionali che possono essere esercitate solo” dall’Autorità
competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17,
Legge n.
689/1981.
Pertanto nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 14 Legge citata, gli organi ispettivi possono
esclusivamente quantificare la sanzione ai sensi dell’art. 16,
Legge n.
689/1981 “in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.
Da ciò consegue che l’inciso della
circolare n. 8/2005 non va interpretato nel senso di consentire
l’applicazione dell’art. 8, comma 1,
Legge n.
689/1981 – e quindi del cumulo giuridico – in sede di
accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 del
D.L.vo n. 66/2003, ma nel
senso di ammettere, mediante il successivo provvedimento di ordinanza
ingiunzione, la rideterminazione dell’importo sanzionatorio, già quantificato ai
sensi dell’art. 16,
Legge n.
689/1981,
a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare
l’unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. A tale
riguardo – con riferimento alla fase ispettiva – si richiama il dovere, per gli
ispettori, di fornire al Direttore gli elementi utili per evidenziare tale
unicità d'azione.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it