Adozione dei parametri retributivi di contratto collettivo ai fini del rilascio del DURC
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 54 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confartigianato Imprese, in merito al diniego, espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di una impresa artigiana che applichi ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un qualche contratto integrativo territoriale – provinciale o regionale – sottoscritto da una organizzazione datoriale artigiana per l’edilizia, cui l’imprenditore istante abbia aderito o conferito mandato.
La risposta in sintesi:
".... In tal senso, una impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.La soluzione del caso in esame deve dunque fondarsi su tali principi, ferma restando altresì la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.".
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