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Interpello del Ministero del Lavoro
Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito del Confimi Impresa (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata), circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di posizione contributiva all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all’estero.
La risposta in sintesi:
"...Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra
riportate, l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:
DPL Modena - ww.dplmodena.it
- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per
conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi
dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome
e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o
dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della
loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio
centro d’interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere
attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi
i 24 mesi.
Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti
in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in
Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali
sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.".