Apprendistato a part-time e parere di conformità

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 22 gennaio 2006, ad un interpello dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo , in materia di part-time apprendisti e apprendistato professionalizzante – contratto di apprendistato professionalizzante e parere di conformità dell’Ente bilaterale, si è così espressa:

 

"...Nell’ipotesi relativa all’assunzione di un apprendista a tempo parziale, la stipula del contratto non può essere subordinata alla preventiva verifica ispettiva circa la compatibilità tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario. La necessaria attivazione del Servizio ispettivo prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro contrasterebbe, infatti, con lo spirito e la lettera del D.Lgs. n. 276/2003, che ha abrogato l’autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro al fine di eliminare ogni appesantimento burocratico connesso alla stipula del contratto di apprendistato.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l'interpellante chiede se “in mancanza di iscrizione e di conseguente parere di conformità all’ente bilaterale debba ritenersi preclusa la possibilità di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante” e se, in assenza di detto parere di conformità, possano essere stipulati contratti di apprendistato nel rispetto dei profili formativi predisposti dall’Isfol o con riferimento a sperimentazioni regionali compatibili con il D.Lgs. n. 276/2003. Al riguardo si sottolinea che le circolari del Ministero del lavoro n. 40/2004 e n. 30/2005 hanno evidenziato l’illegittimità delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di apprendistato o il parere di conformità sui profili formativi del contratto all’iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore. Sulla base di tale interpretazione, questo Ministero, con risposta ad interpello del 12 aprile 2005, già rilevava che “sono da considerarsi validi i contratti di apprendistato stipulati in assenza di iscrizione all’ente bilaterale”. Ulteriori considerazioni merita invece il quesito con riferimento alle clausole dei contratti collettivi che prevedono il necessario parere di conformità dell’ente bilaterale circa i profili formativi del contratto di apprendistato. In proposito, posto che ricorra il caso, non espressamente richiamato dall’interpellante ma desumibile dalla formulazione del quesito, in cui il contratto collettivo disciplini compiutamente la materia, occorre ricordare che la circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle clausole che prevedano, per l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l’obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell’ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva – quale fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell’art. 49, comma 5 bis, D.Lgs. n. 276/2003 – lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio.".

 

Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it