Apprendistato a part-time e parere di conformità
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 22 gennaio 2006, ad un interpello dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo , in materia di part-time apprendisti e apprendistato professionalizzante – contratto di apprendistato professionalizzante e parere di conformità dell’Ente bilaterale, si è così espressa:
"...Nell’ipotesi relativa
all’assunzione di un apprendista a tempo parziale, la stipula del contratto non
può essere subordinata alla preventiva verifica ispettiva circa la compatibilità
tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario. La necessaria
attivazione del Servizio ispettivo prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro
contrasterebbe, infatti, con lo spirito e la lettera del D.Lgs. n. 276/2003, che
ha abrogato l’autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro al fine di eliminare ogni appesantimento burocratico connesso alla
stipula del contratto di apprendistato.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l'interpellante chiede se “in mancanza
di iscrizione e di conseguente parere di conformità all’ente bilaterale debba
ritenersi preclusa la possibilità di accesso al contratto di apprendistato
professionalizzante” e se, in assenza di detto parere di conformità, possano
essere stipulati contratti di apprendistato nel rispetto dei profili formativi
predisposti dall’Isfol o con riferimento a sperimentazioni regionali compatibili
con il D.Lgs. n. 276/2003. Al riguardo si sottolinea che le circolari del
Ministero del lavoro n. 40/2004 e n. 30/2005 hanno evidenziato l’illegittimità
delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto
di apprendistato o il parere di conformità sui profili formativi del contratto
all’iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente
previste dal legislatore. Sulla base di tale interpretazione, questo Ministero,
con risposta ad interpello del 12 aprile 2005, già rilevava che “sono da
considerarsi validi i contratti di apprendistato stipulati in assenza di
iscrizione all’ente bilaterale”. Ulteriori considerazioni merita invece il
quesito con riferimento alle clausole dei contratti collettivi che prevedono il
necessario parere di conformità dell’ente bilaterale circa i profili formativi
del contratto di apprendistato. In proposito, posto che ricorra il caso, non
espressamente richiamato dall’interpellante ma desumibile dalla formulazione del
quesito, in cui il contratto collettivo disciplini compiutamente la materia,
occorre ricordare che la circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle
clausole che prevedano, per l’applicazione del contratto di apprendistato
professionalizzante, l’obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di
conformità dell’ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge
regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà
sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore
regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva – quale
fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell’art. 49, comma 5 bis, D.Lgs. n.
276/2003 – lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it