Collocamento obbligatorio L. n. 68/1999 e trasferimento di azienda
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 2, Legge n. 68/1999, avente ad oggetto l’obbligo di assunzione di persone diversamente abili, gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti.
In
particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa di cui sopra possa
trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15
dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere
ai sensi dell’art. 2112 c.c., quali ad esempio trasferimento, cessione di ramo
d’azienda, fusione, ecc.
L’interpellante, con riferimento alla normativa in
esame, solleva altresì la problematica concernente la possibilità di considerare
“nuove assunzioni” le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e
a termine in contratti a tempo indeterminato, anteriormente alla data della
trasformazione dell’assetto societario.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, al fine di fornire la
soluzione al primo quesito, si ritiene opportuno evidenziare che, tra le ipotesi
da ultimo enucleate, non appare rientrare quella concernente il mutamento
dell’assetto occupazionale conseguente ad una delle operazioni societarie di cui
all’art. 2112 c.c.
Si allude al passaggio di personale derivante dal
trasferimento d’azienda, cessione o fusione, da cui scaturisce il mutamento
nella titolarità dell’attività economica organizzata.
Sebbene nelle
trasformazioni societarie indicate, il rapporto di lavoro continui con il
cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso
collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della
base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta
determinazione della quota di riserva.
In linea con le argomentazioni innanzi
sostenute, la fattispecie prospettata sembrerebbe, dunque, rientrare nell’ambito
delle c.d. nuove assunzioni, richiamate dall’art. 3, comma 2, della legge
menzionata.
Il datore di lavoro/cessionario dovrà, quindi, per l’assunzione
di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto
occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.
Con
riferimento al predetto obbligo fermo restando, da parte dell’impresa, l’invio
del prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui si concretizza il mutamento della base occupazionale, sembrerebbe
poter trovare applicazione il regime graduale, previsto dall’art. 2, comma 2,
D.P.R. n. 333/2000.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, “i datori di
lavoro privati (…) che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al
numero di dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile
entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta
assunzione…”.
In risposta al secondo quesito si ribadisce, infine, che
rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei
contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato
avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.".
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