Imprese in amministrazione straordinaria e CIGS – riduzione del trattamento economico integrativo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla possibile applicazione, alle imprese in amministrazione straordinaria che fruiscano della CIGS, ex art. 7, comma 10 ter, Legge n. 236/1993, della riduzione del trattamento economico integrativo in misura pari al 10%, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 4/1998 (conv. da L. n. 52/1998).
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, per quanto concerne la
problematica sollevata, occorre prendere in considerazione il disposto dell’art.
7, comma 10 ter ,
L. n. 236/1993, il quale stabilisce per i dipendenti delle
aziende commissariate, ex
lege n. 95/1979, che“la durata dell’intervento della
cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività
del commissario”.
Dalla lettura della disposizione normativa sopra
menzionata, non si evince alcun riferimento alla possibilità di applicare alle
aziende commissariate, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, la
riduzione del 10% per il trattamento di integrazione salariale di cui alla CIGS.
Invero, la suddetta riduzione è sancita per una diversa ipotesi contemplata
all’art. 1, comma 3,
L. n. 52/1998, ovvero nel caso in cui “ i trattamenti di
integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell’ultima proroga
concessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
D.L. 25 marzo 1997, n. 67…” siano
“prorogati per ulteriori otto mesi”.
Laddove il legislatore ha voluto,
ulteriormente, riferirsi alla possibilità di applicare la riduzione del 10% ai
trattamenti di integrazione salariale, lo ha disposto nuovamente in termini
espliciti nelle ipotesi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa (L. n. 223/1991).
In proposito, le leggi finanziarie
prevedono annualmente alcune specifiche riduzioni da operare in caso di prima,
seconda, terza o successiva proroga in relazione ai trattamenti economici
integrativi concessi in deroga. Ciò in considerazione di un duplice ordine di
ragioni: per un verso, l’erogazione degli ammortizzatori in deroga costituisce
uno strumento a vantaggio dell’azienda in crisi che ne fruisce a prescindere
dalla ricorrenza dei presupposti di cui alla
L. n. 223/1991; sotto altro
profilo, la riduzione risulta applicata esclusivamente nell’eventualità in cui i
trattamenti già concessi siano stati prorogati.
Alla luce delle osservazioni
sopra svolte e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che, per i
dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei
trattamenti di integrazione salariale di cui alla CIGS non possano subire
decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata
dell’intervento della Cassa Integrazione Straordinaria
sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi di
quanto stabilito dal citato art 7, comma 10 ter.".
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