Accordi di mobilità anteriori alla Legge n. 78/2010 - effetti
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito dell'AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati), in merito all’interpretazione dell’art. 12, comma 12 ter, lett. a) del D.L. 31/05/2010, n. 78 (conv. da L. n. 122/2010) – relativo all’incremento dell’età pensionabile in relazione all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT – con riferimento, in particolare, all’applicabilità della norma ai lavoratori destinatari di procedure di mobilità già sottoscritte in sede ministeriale prima dell’entrata in vigore della stessa legge (30 aprile 2010).
La risposta in sintesi:
"...Come è noto, in materia
previdenziale, il Legislatore che interviene ad innovare la normativa in senso
peggiorativo, tende a salvaguardare i diritti acquisiti o comunque la posizione
previdenziale di determinati categorie di soggetti (cfr. ad es. art. 59, commi
6, 7, 8
L. n. 449/1997; art. 1, comma 18 e 18 bis
L. n. 243/2004).
Il
D.L.
31/05/2010, n. 78 ha declinato al comma 5 i soggetti esclusi dall’applicazione delle
disposizioni relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, ma nulla ha
previsto con riferimento all’incremento dei requisiti di età di cui al
richiamato comma 12 ter.
In particolare, con riferimento al comma 12 ter la
norma non prevede la salvaguardia di determinati soggetti, né si può evincere
dal testo della normativa alcuna esclusione a riguardo. Alla luce di ciò,
pertanto, non sembra ammissibile un’interpretazione della disposizione volta a
limitarne il campo di applicazione.".
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