Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 36 del 21 settembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da Legge n. 148/2011), concernente l’individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla recente circolare n. 24 del 12 settembre 2011.
La risposta in sintesi:
"...Come si evince dalla lettura dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio, quelli di cui all’art. 18 della Legge n. 196/1997 e all’art. 11, comma 2, della Legge n. 68/1999) fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la circolare n. 24/2011.".
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