Disabile ricoverato a tempo pieno ed accompagnamento a visite mediche
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in merito alla portata applicativa dell’articolo 33, comma 3, della L. n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato..
La risposta in sintesi:
".... Il caso sottoposto all’esame di
questa Direzione riguarda, tuttavia, l’ipotesi in cui il ricovero venga
interrotto per garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi
all’esterno della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate
all’assistenza sanitaria o riabilitativa.
Tale ipotesi non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art 33 citato.
La circostanza, infatti, che il disabile debba recarsi al di fuori della
struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe
effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento
del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli
altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
A tal fine, evidentemente, l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione
di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le
visite o le terapie effettuate.
Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre giorni interi di permesso di
cui all’art 33, comma 3, L. n. 104/1992, si rinvia ai chiarimenti già forniti
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle novità introdotte
dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).".
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