Consorzio fra imprese e fornitura attività di consulenza e servizi
La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 16 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per
un consorzio fra imprese esercenti attività di catering, banqueting e
ristorazione di fornire direttamente alle imprese consorziate servizi di
consulenza specializzata per la gestione e la organizzazione di quest’ultime,
nonché il servizio di gestione dei ricevimenti o di parte di essi eseguito
attraverso l’impiego dei dipendenti del consorzio stesso.
La risposta in sintesi:
".... Pertanto, anche se non è
costituito in forma di società, esso può certamente acquisire le vesti di datore
di lavoro ed avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.
Il consorzio, dunque, in qualità di imprenditore può ben fornire servizi di
consulenza specializzata o di altro tipo alle imprese consorziate per la
gestione e l’organizzazione delle stesse, ma ciò deve avvenire necessariamente
nell’ambito di un contratto di appalto genuino che presenti tutti i requisiti
essenziali previsti dalla legge ed enucleati dalla giurisprudenza
(organizzazione imprenditoriale, rischio d’impresa, esercizio del potere
direttivo, impiego di capitali, macchine e attrezzature, ecc.).
In particolare, deve essere riscontrabile un’autonoma organizzazione funzionale
e gestionale del servizio finalizzata allo specifico risultato produttivo, che
non si traduca nella mera gestione amministrativa del lavoro (cfr. Cass. 21
luglio 2006, n. 16788).
La Cassazione (cfr. sent. cit.) ha precisato, inoltre, con riferimento agli
appalti interni – caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore di attività
strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – che il
fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera sussiste “tutte le volte in
cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione
lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di
gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle
ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte
sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un
risultato produttivo autonomo”.
Alla luce di quanto sopra argomentato e in risposta al quesito avanzato, il
consorzio può certamente eseguire veri e propri servizi a favore delle società
consorziate, finanche i servizi di gestione dei ricevimenti o di parte di essi,
tuttavia l’ordinamento non contempla, neppure in caso di consorzio rispetto alle
imprese consorziate, alcuna eccezione alla disciplina in tema di
somministrazione professionale di manodopera di modo il consorzio potrà svolgere
legittimamente tali attività purché, con riferimento alle specifiche modalità di
effettuazione della prestazione, si riscontrino tutte le caratteristiche
prescritte dall’ordinamento per un appalto genuino.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it