Consorzio fra imprese e fornitura attività di consulenza e servizi

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per un consorzio fra imprese esercenti attività di catering, banqueting e ristorazione di fornire direttamente alle imprese consorziate servizi di consulenza specializzata per la gestione e la organizzazione di quest’ultime, nonché il servizio di gestione dei ricevimenti o di parte di essi eseguito attraverso l’impiego dei dipendenti del consorzio stesso.
 

La risposta in sintesi:

 

".... Pertanto, anche se non è costituito in forma di società, esso può certamente acquisire le vesti di datore di lavoro ed avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.
Il consorzio, dunque, in qualità di imprenditore può ben fornire servizi di consulenza specializzata o di altro tipo alle imprese consorziate per la gestione e l’organizzazione delle stesse, ma ciò deve avvenire necessariamente nell’ambito di un contratto di appalto genuino che presenti tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge ed enucleati dalla giurisprudenza (organizzazione imprenditoriale, rischio d’impresa, esercizio del potere direttivo, impiego di capitali, macchine e attrezzature, ecc.).
In particolare, deve essere riscontrabile un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale del servizio finalizzata allo specifico risultato produttivo, che non si traduca nella mera gestione amministrativa del lavoro (cfr. Cass. 21 luglio 2006, n. 16788).
La Cassazione (cfr. sent. cit.) ha precisato, inoltre, con riferimento agli appalti interni – caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – che il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera sussiste “tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Alla luce di quanto sopra argomentato e in risposta al quesito avanzato, il consorzio può certamente eseguire veri e propri servizi a favore delle società consorziate, finanche i servizi di gestione dei ricevimenti o di parte di essi, tuttavia l’ordinamento non contempla, neppure in caso di consorzio rispetto alle imprese consorziate, alcuna eccezione alla disciplina in tema di somministrazione professionale di manodopera di modo il consorzio potrà svolgere legittimamente tali attività purché, con riferimento alle specifiche modalità di effettuazione della prestazione, si riscontrino tutte le caratteristiche prescritte dall’ordinamento per un appalto genuino.".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it