Riposi giornalieri del personale dipendente dalle aziende del settore Vigilanza Privata
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'Unione Generale del Lavoro (UGL), in merito
alla disciplina applicabile in materia di riposi giornalieri del personale
dipendente dalle aziende del settore Vigilanza Privata alla luce delle recenti
modifiche apportate alle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003.
La risposta in sintesi:
".... L’articolo 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito
dalla L. n. 133/2008, ha modificato il testo dell’articolo 2, del D.Lgs. n.
66/2003, concernente il campo di applicazione della disciplina contenuta nello
stesso Decreto n. 66.
In particolare, il nuovo comma 3, che elenca i lavoratori esclusi da tale
disciplina, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto non si
applicano (…) al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché
agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle
attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata”.
Gli addetti ai servizi di vigilanza privata sono dunque sottratti al campo di applicazione della disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri dettata dall’art. 7 del Decreto.
Va inoltre segnalato che in materia di riposi giornalieri non si
rinviene alcuna altra norma di legge applicabile a tali lavoratori, atteso che
l’art. 7 del D.Lgs. n. 66 ha rappresentato una assoluta novità nel nostro
ordinamento. Gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intervallare
due prestazioni di lavoro potranno, pertanto, essere dedotti dalla
contrattazione collettiva applicabile.”.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it