Vigilanza del personale ispettivo sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito della CONFSAL, in merito all’esatta portata dell’art. 7 del D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai compiti del personale ispettivo. In particolare, si chiede di sapere quali siano i provvedimenti adottabili da parte del personale di vigilanza di questo Ministero nel caso in cui rilevi l’erronea applicazione di un contratto collettivo di lavoro.
 

La risposta in sintesi:

 

".... Ciò premesso, per quanto attiene al concreto esplicarsi della attività di vigilanza oggetto del quesito, va anzitutto precisato che l’eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, in genere, non determina in linea di massima l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, salve talune ipotesi individuate esplicitamente dal Legislatore (ad es. la violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale “il lavoro straordinario deve essere (…) compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro”, è punita in via amministrativa con una somma da € 25 ad € 154) e salva l’inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla c.d. “Legge Vigorelli” (L. n. 741/1959).
Peraltro, fermi restando i casi da ultimo citati, attualmente del tutto residuali nella prassi, può ritenersi che la vigilanza sui contratti collettivi di lavoro, di cui al citato art. 7, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004 trovi il suo principale strumento attuativo nell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall’art. 12 del medesimo Decreto.
La previsione da ultimo menzionata consente, infatti, al personale ispettivo di questo Ministero di diffidare, in sede ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili.
Infine, sotto altro e differente profilo, vale la pena ricordare che la vigilanza di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004 può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione, a norma dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito nella L. n. 389/1989.”.
 

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L'interpello

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