Vigilanza del personale ispettivo sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito della CONFSAL, in merito all’esatta portata
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai compiti del personale ispettivo.
In particolare, si chiede di sapere quali siano i provvedimenti adottabili da
parte del personale di vigilanza di questo Ministero nel caso in cui rilevi
l’erronea applicazione di un contratto collettivo di lavoro.
La risposta in sintesi:
".... Ciò premesso, per quanto attiene al concreto esplicarsi
della attività di vigilanza oggetto del quesito, va anzitutto precisato che
l’eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai
precetti contrattuali collettivi, in genere, non determina in linea di massima
l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, salve talune ipotesi
individuate esplicitamente dal Legislatore (ad es. la violazione dell’art. 5,
comma 5, D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale “il lavoro straordinario deve
essere (…) compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro”, è punita in via amministrativa con una somma da € 25
ad € 154) e salva l’inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla
c.d. “Legge Vigorelli” (L. n. 741/1959).
Peraltro, fermi restando i casi da ultimo citati, attualmente del tutto
residuali nella prassi, può ritenersi che la vigilanza sui contratti collettivi
di lavoro, di cui al citato art. 7, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004
trovi il suo principale strumento attuativo nell’istituto della diffida
accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall’art. 12 del medesimo
Decreto.
La previsione da ultimo menzionata consente, infatti, al personale ispettivo di
questo Ministero di diffidare, in sede ispettiva, il datore di lavoro a
corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali
crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti
collettivi di lavoro applicabili.
Infine, sotto altro e differente profilo, vale la pena ricordare che la
vigilanza di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004 può
concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da
assoggettare a contribuzione, a norma dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, come
convertito nella L. n. 389/1989.”.
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