Riposi giornalieri – violazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito della Confcooperative, in merito alla corretta
interpretazione della norma sanzionatoria di cui all’art. 18 bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 66/2003 applicabile in caso di violazione della disciplina in materia
di riposi giornalieri di cui all’art. 7 dello stesso Decreto.
La risposta in sintesi:
".... Nell’ipotesi in cui i lavoratori non fruiscano del riposo
giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, l’illecito si
realizza tante volte quanti siano i riposi non goduti.
Qualora sia accertato che il datore di lavoro violi la normativa in esame per
più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di
ventiquattr’ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi
giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo della
somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. n. 698/1981, è il
prodotto scaturente della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero
dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.
Per maggiore chiarezza si tenga conto dell’esempio seguente, nel quale si
ipotizza l’accertamento della violazione del diritto al riposo giornaliero, nei
confronti di tre lavoratori (“A”, “B” e “C”), in misura differente per ciascuno
di essi:
Nella settimana esemplificata è stato accertato che il lavoratore “A” non ha
fruito di 4 riposi giornalieri, il lavoratore “B” non ha fruito di 3 riposi
giornalieri ed il lavoratore “C” non ha fruito di 2 riposi giornalieri, per un
totale di violazioni accertate pari a 9, cifra che deve essere moltiplicata per
l’importo edittale “ridotto”, al fine di ottenere la corretta commisurazione
della sanzione da contestare/notificare al trasgressore, prima di procedere
all’adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione.
Evidentemente, lo stesso criterio di calcolo ora illustrato – salvo la diversità
degli importi edittali che erano precedentemente stabiliti dalla disposizione in
esame – deve essere adottato con riferimento ai casi nei quali, ratione temporis,
è applicabile il medesimo quarto comma dell’art. 18 bis come vigente prima della
modifica adottata con il D.L. n. 112/2008 come convertito con L. n. 133/2008,
considerato che anche precedentemente a tale novella la norma in esame doveva
essere intesa – secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 8 del 3 marzo 2005 – nel senso che dovessero essere
applicate “tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi
giornalieri o settimanali non fruiti”.”.
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