Riposi giornalieri – violazione

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito della Confcooperative, in merito alla corretta interpretazione della norma sanzionatoria di cui all’art. 18 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 applicabile in caso di violazione della disciplina in materia di riposi giornalieri di cui all’art. 7 dello stesso Decreto.
 

La risposta in sintesi:

 

".... Nell’ipotesi in cui i lavoratori non fruiscano del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, l’illecito si realizza tante volte quanti siano i riposi non goduti.
Qualora sia accertato che il datore di lavoro violi la normativa in esame per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. n. 698/1981, è il prodotto scaturente della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.
Per maggiore chiarezza si tenga conto dell’esempio seguente, nel quale si ipotizza l’accertamento della violazione del diritto al riposo giornaliero, nei confronti di tre lavoratori (“A”, “B” e “C”), in misura differente per ciascuno di essi:
 


Nella settimana esemplificata è stato accertato che il lavoratore “A” non ha fruito di 4 riposi giornalieri, il lavoratore “B” non ha fruito di 3 riposi giornalieri ed il lavoratore “C” non ha fruito di 2 riposi giornalieri, per un totale di violazioni accertate pari a 9, cifra che deve essere moltiplicata per l’importo edittale “ridotto”, al fine di ottenere la corretta commisurazione della sanzione da contestare/notificare al trasgressore, prima di procedere all’adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione.
Evidentemente, lo stesso criterio di calcolo ora illustrato – salvo la diversità degli importi edittali che erano precedentemente stabiliti dalla disposizione in esame – deve essere adottato con riferimento ai casi nei quali, ratione temporis, è applicabile il medesimo quarto comma dell’art. 18 bis come vigente prima della modifica adottata con il D.L. n. 112/2008 come convertito con L. n. 133/2008, considerato che anche precedentemente a tale novella la norma in esame doveva essere intesa – secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 3 marzo 2005 – nel senso che dovessero essere applicate “tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti”.”.
 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it