Interpretazione art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'Unione Province d’Italia (UPI), in merito
alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999. In
particolare si chiede di sapere se, ai fini della determinazione del punteggio
della graduatoria formulata ai sensi del D.P.R. n. 246/1997, debba tenersi conto
della posizione del lavoratore ricoperta e “congelata” al 31 dicembre dell’anno
precedente, oppure i requisiti previsti dalla suddetta normativa devono essere
posseduti al momento in cui il soggetto partecipa alla specifica occasione di
lavoro.
La risposta in sintesi:
".... Pertanto, nell’eventualità in cui le Regioni nulla
dispongano in ordine alle modalità di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria, si ritiene che il Servizio competente,
ricevute le candidature dei lavoratori interessati alla specifica occasione di
lavoro, debba redigere l’apposita graduatoria dei disabili già iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 68/1999 secondo il punteggio posseduto
al 31 dicembre.”.
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