Interpretazione art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell'Unione Province d’Italia (UPI), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999. In particolare si chiede di sapere se, ai fini della determinazione del punteggio della graduatoria formulata ai sensi del D.P.R. n. 246/1997, debba tenersi conto della posizione del lavoratore ricoperta e “congelata” al 31 dicembre dell’anno precedente, oppure i requisiti previsti dalla suddetta normativa devono essere posseduti al momento in cui il soggetto partecipa alla specifica occasione di lavoro.
 

La risposta in sintesi:

 

".... Pertanto, nell’eventualità in cui le Regioni nulla dispongano in ordine alle modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, si ritiene che il Servizio competente, ricevute le candidature dei lavoratori interessati alla specifica occasione di lavoro, debba redigere l’apposita graduatoria dei disabili già iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 68/1999 secondo il punteggio posseduto al 31 dicembre.”.
 

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L'interpello

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