Computo dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
in merito al computo dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi
negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale ai fini del
collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.
La risposta in sintesi:
".... In virtù del provvedimento che colloca i funzionari
responsabili degli uffici e dei servizi nell’area dirigenziale, deve ritenersi
corretta l’esclusione di tale personale dalla base di computo della quota di
riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili. Infatti l’art. 4
della L. n. 68/1999, recante i “criteri di computo della quota di riserva”,
esclude dal novero dei soggetti computabili, tra l’altro, proprio “i dirigenti”,
a cui vanno dunque equiparati i soggetti che, in virtù di tali specifici
provvedimenti, svolgono le relative funzioni. Detta equiparazione,
evidentemente, anche ai fini del collocamento obbligatorio, non può tuttavia
prescindere dalle disposizioni del successivo art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000,
laddove si rinvia al “regolamento degli uffici e dei servizi” al fine di
individuare “i limiti, i criteri e le modalità” con cui possono essere affidati
gli incarichi e si prevede uno specifico trattamento economico da riservare ai
soggetti in questione.”.
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