Applicabilità del regime fiscale agevolato
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'ARIS – Associazione Religiosa Istituti
Socio-Sanitari, in merito alla applicabilità del regime fiscale agevolato di cui
all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008.
La risposta in sintesi:
".... Presupposto per la concessione del beneficio, secondo quanto
riportato nella circolare n. 49/2008, è che “la somma corrisposta, anche se
continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica,
ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della
entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata
gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento
di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della
impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al
passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di
vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti
gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla
impresa”.
Alla luce della previsione normativa sopra riportata e dei chiarimenti forniti
dalla citata circolare n. 49/2008 si può agevolmente ritenere corretta
l’inclusione nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata del premio
di incentivazione di cui all’art’ 65 del vigente CCNL ARIS – AIOP – Fondazione
Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata. La somma così
corrisposta può infatti essere considerata a tutti gli effetti un premio
elargito ai fini dell’incremento della produttività del lavoro e della maggiore
efficienza organizzativa della Fondazione.”.
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