Prospetti informativi e applicazione sanzioni
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, in merito alla individuazione della Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente per l’applicazione delle sanzioni
previste dalla L. n. 68/1999, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia più sedi
dislocate sul territorio nazionale. In secondo luogo, si chiede se la mancata
indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto
previsto dall’art. 9, comma 6, L. n. 68/1999 possa essere sanzionata ai sensi
dell’art. 15, comma 4, L. n. 68/1999.
La risposta in sintesi:
".... Riguardo al primo quesito, occorre evidenziare che
tutte le imprese soggette alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie devono
effettuare periodicamente una ricognizione, sia dell’organico aziendale, sia del
grado di copertura della quota d’obbligo.
In particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999, così come
modificato dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), i datori di lavoro,
pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della stessa L. n. 68/1999, sono
tenuti ad inviare al competente Servizio provinciale per l’impiego – nel caso in
cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, avvengano cambiamenti nella
situazione occupazionale del datore tali da modificare l’obbligo o da incidere
sul computo della quota di riserva (cfr. art. 40, comma 4, D.L. cit.) – un
dettagliato prospetto informativo attestante, fino alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero
ed i nominativi dei lavoratori disabili computabili nella quota di riserva, i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i soggetti disabili iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio, nonché le ulteriori informazioni previste
dall’art. 3 del D.M. 22 novembre 1999 (cfr. Lett. circ. M.L.P.S. 16 febbraio
2000, prot. n. 346/M22).
Va poi ricordato che questo Ministero, con nota del 16 dicembre 2008, ha
precisato che “i datori di lavoro con unità produttive in più province della
stessa Regione o di Regioni diverse, dovranno adempiere [all’obbligo di invio
del prospetto] avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il
prospetto informativo con le seguenti modalità:
a) i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in più
province della medesima Regione inviano i prospetti informativi aziendali alla
Regione di appartenenza, secondo le modalità in uso;
b) i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in
province di Regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all’indirizzo
www.lavoro.gov.it/CO (...) tali prospetti verranno messi a disposizione delle
Regioni competenti per le successive attività gestionali derivanti dalla L. n.
68/1999”.
Ferma restando l’introduzione, sia a livello normativo che di prassi, dei
meccanismi di semplificazioni citati, va comunque sottolineata la permanenza
dell’obbligo di invio – presso il servizio informatico della Regione o di questo
Ministero – delle informazioni relative alle singole Province ove sono
localizzate le unità produttive in cui è strutturata l’azienda (per il concetto
di unità produttiva v. la citata nota del 16 dicembre 2008), nonché di un
prospetto riepilogativo; ciò, evidentemente, salvo diverse disposizioni che
potranno essere dettate dall’emanando Decreto di cui all’art. 9, comma 6, della
L. n. 68/1999.
Sulla base delle informazioni desumibili dai prospetti inviati sarà possibile
individuare presso quale Direzione provinciale del lavoro si incardina la
potestà sanzionatoria, legata all’Ufficio territorialmente competente in base
alla Provincia in cui risulti la presenza di scoperture in capo all’azienda.
Ne consegue che le Regioni – destinatarie dei prospetti sia nelle ipotesi di cui
alla lett. a) sia, per mezzo di questo Ministero, nelle ipotesi di cui alla
lett. b) – potranno provvedere, anche attraverso i Servizi provinciali di
appartenenza, a comunicare alle competenti Direzioni provinciali del lavoro
eventuali violazioni della normativa ai fini della adozione dei relativi
provvedimenti sanzionatori.
Per quanto concerne il secondo quesito relativo alle
possibili conseguenze sanzionatorie in caso di mancata indicazione nel prospetto
delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili, è opportuno richiamare
innanzitutto l’art. 15, comma 1, della citata Legge.
La norma in questione individua, quale condotta illecita, il mancato adempimento
agli obblighi di cui all’art. 9, comma 6, consistenti nell’invio di un prospetto
informativo avente specifichi contenuti, tra i quali “i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori disabili”. Tuttavia risulta sanzionato
solamente il ritardato invio del prospetto informativo.
Pertanto, se è evidente che l’omessa indicazione nel prospetto di
uno dei contenuti di cui all’art. 9, comma 6, non è soggetta alla sanzione di
cui all’art. 15, comma 1, ciò non esclude che un invio incompleto possa comunque
essere ricondotto alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 15, comma 4, la
quale punisce la generalità dei comportamenti, diversi dal ritardato invio del
prospetto, che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di
riserva per cause imputabili al datore di lavoro, ciò evidentemente in quelle
ipotesi in cui il prospetto sia da considerarsi quale “richiesta di avviamento”
in quanto risulti una scopertura in capo al datore di lavoro.
In tali casi, pertanto, è possibile concludere affermando la punibilità ai sensi
della richiamata disposizione del datore di lavoro che, pur ottemperando
all’obbligo dell’invio del prospetto informativo, abbia trasmesso un prospetto
talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire nel singolo
caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile.
In tal senso l’indicazione, nel prospetto informativo, delle mansioni
disponibili rappresenta un elemento che, nella generalità dei casi, risulta
essenziale ai fini dell’inserimento mirato del disabile. Occorre tuttavia
evidenziare la necessità, prima di ogni segnalazione alle Direzioni provinciali
del lavoro ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, che i
Servizi competenti ed i datori di lavoro operino in un’ottica di massima
collaborazione affinché possano essere oggetto di sanzione esclusivamente quei
comportamenti evidentemente posti in essere al fine di ostacolare o rallentare
le procedure di avviamento.”.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it