Pensione di invalidità Fondo Volo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'AVIA (Assistenti di Volo Italiani
Associati), in merito alla cumulabilità tra redditi da lavoro dipendente,
autonomo o d’impresa e pensione di invalidità specifica per il personale
aeronavigante iscritto al Fondo Volo, di cui all’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.
164/1997, che richiama l’art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995 e l’art. 1,
comma 189, della L. n. 662/1996..
La risposta in sintesi:
".... Si ritiene pertanto che, in caso di cumulo fra pensione di
invalidità specifica e altri redditi, la disciplina applicabile è quella di cui
al comma 42 della L. n. 335/1995 (che prevede la riduzione della pensione del
25% o del 50%, quando ricorrano le condizioni previste dalla tabella G allegata
alla legge) a cui eventualmente aggiungere le ulteriori trattenute da calcolare
sulla base della natura del reddito da lavoro conseguito (reddito di natura
subordinata oppure di natura autonoma).
Per completezza espositiva si osserva inoltre:
1. Prestazioni di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni In base all’art. 72, della L. n. 388/2000, le pensioni e gli
assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. Prestazioni di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a
40 anni
Le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con un’anzianità
contributiva inferiore a 40 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota
eccedente il minimo. La relativa trattenuta non può superare il valore pari al
30% del reddito da lavoro autonomo. Pertanto, non sono cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo il 30% della quota di pensione che supera il trattamento
minimo fino a concorrenza del reddito da lavoro autonomo.”.
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