Riposo settimanale – deroghe contrattuali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e
Servizi, in merito alla possibilità, da parte della contrattazione collettiva,
di derogare alla fruizione del riposo settimanale.
La risposta in sintesi:
".... Anzitutto appare necessario evidenziare che, in forza di
quanto recentemente stabilito dal D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n.
133/2008, il riposo settimanale consecutivo è “calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni”. La previsione normativa, che modifica il
dettato dello stesso articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, introduce
dunque una maggiore flessibilità di impiego della manodopera, rispondendo almeno
in parte alle esigenze di datori di lavoro e lavoratori senza che, sul punto,
sia necessario alcun intervento della contrattazione collettiva; modifica
coerente non solo con le direttive europee di riferimento (93/104/CE e
2000/34/CE), ma anche con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione – ricordate anche nella recente prassi ministeriale (circ.
n. 8/2005 e risposte ad interpello n. 2186/2005 e n. 29/2007) – che ha precisato
come la regola del riposo settimanale possa essere derogata, mediante accordi
collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della
produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di 6 giorni di
lavoro e 1 di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo, in modo
da non snaturare o eludere la periodicità tipica della pausa, arco temporale che
la novella apportata al D.Lgs. n. 66/2003 ha fissato, appunto, in quattordici
giorni.
Il D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, non ha invece inciso
sui principi di consecutività delle ventiquattro ore di riposo e di cumulo con
il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9 D.Lgs. n. 66/2003 e
che possono essere derogati solo nei casi indicati dal secondo comma del
medesimo articolo. In particolare, con specifico riferimento all’interpello in
esame, detti principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi
a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di
riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
Un ulteriore profilo che merita di essere chiarito riguarda la formulazione dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 nella parte in cui prevede la trasmissione degli accordi collettivi di cui al comma 2, lett. d) a questo Ministero. La formulazione in parola, infatti, non configura alcun ruolo di controllo da parte dell’Amministrazione, in quanto un siffatto potere in ordine ai contenuti del CCNL non sarebbe in linea con i principi ordinamentali, soprattutto di carattere costituzionale, in tema di autonomia della contrattazione collettiva.
Essendo escluso ogni potere di valutazione da parte del soggetto
pubblico in merito ai contratti depositati, il meccanismo di cui al quinto comma
dell’articolo 9 assolve unicamente la funzione, in chiave meramente ricognitiva,
di un tempestivo aggiornamento del Decreto stesso, che prescinde quindi da un
necessario ed esplicito atto amministrativo, avente efficacia costitutiva, volto
ad operare tale integrazione.”.
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