Sospensione
del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 20 marzo
2009, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Firenze, in
merito alla possibilità di sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza
retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e
34 del D.Lgs. n. 151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi
di cui all’art 30 del CCNL “Comparto Università” del 9 agosto 2000 (come
modificato dall’art 6 del CCNL del 13 maggio 2003 e dall’art 9 del CCNL del 27
gennaio 2005), al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia
debitamente certificata.
La risposta in sintesi:
".... Appare dunque legittima la possibilità di concedere il
permesso retribuito per gravi motivi nell’ipotesi di malattia del figlio tra i 3
e gli 8 anni in quanto, dalla sua fruizione consegue un trattamento più
favorevole al lavoratore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, può considerarsi
legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l’interessato
chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa
dell’insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto
anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei “gravi motivi” di
cui al citato art. 30 del CCNL del 9 agosto 2000. Ciò in quanto, in tale
ipotesi, come già detto, si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior
favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non
retribuito o parzialmente non retribuito.”.
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