Sospensione del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi
 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Firenze, in merito alla possibilità di sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi di cui all’art 30 del CCNL “Comparto Università” del 9 agosto 2000 (come modificato dall’art 6 del CCNL del 13 maggio 2003 e dall’art 9 del CCNL del 27 gennaio 2005), al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.
 

La risposta in sintesi:

 

".... Appare dunque legittima la possibilità di concedere il permesso retribuito per gravi motivi nell’ipotesi di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni in quanto, dalla sua fruizione consegue un trattamento più favorevole al lavoratore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l’interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell’insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei “gravi motivi” di cui al citato art. 30 del CCNL del 9 agosto 2000. Ciò in quanto, in tale ipotesi, come già detto, si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.”.
 

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L'interpello

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