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Interpello del Ministero del Lavoro
Procedura licenziamento e agenzie di somministrazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 27 del 20 settembre 2013, ha
risposto ad un quesito dell'ASSOSOM (Associazione Italiana delle Agenzie per il
Lavoro), in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui
all’art. 7,
Legge n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40,
Legge n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di
conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, l’istante chiede se la normativa sopra richiamata possa trovare
applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga
effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri
dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese
utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di
ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.
DPL Modena - ww.dplmodena.it
L'art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro
che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia;
ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra
individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell'agenzia assunti a
tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell'agenzia o inviati
in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.".