Min. Lavoro: interpello - sanzioni per disconoscimento di un co.co.co.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 18 ottobre 2006, ad un interpello dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro circa una interpretazione sanzioni applicabili in caso di disconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ha evidenziato che:
l'obbligo di registrazione sul libro matricola riguarda anche le predette categorie di lavoratori. Per quanto concerne il libro di paga, diversamente da quanto previsto per i lavoratori subordinati, nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto non sussiste detto obbligo di registrazione la quale, se effettuata, può comunque contenere anche solo il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali applicate, atteso che la registrazione delle presenze non ha ragione di esistere in quanto, per i lavoratori parasubordinati, non è previsto un collegamento diretto tra importi erogati e tempo della prestazione.
Ciò stante, pertanto, pur in presenza di una registrazione del collaboratore sui libri obbligatori dette registrazioni, a seguito di disconoscimento, sarebbero inesatte, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa da € 25 ad € 154 (art. 195 D.P.R. n. 1124/1965 e succ. modif.), violazione peraltro ammessa a diffida – e quindi sanabile – ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
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