Affidamento di attività in subappalto
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 77 del 22 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa all’impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, di cui all’art. 29, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003.
La risposta in sintesi:
"... Da quanto sopra argomentato deriva che
il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero
dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce
di per sè elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di
appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze
concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o
del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà
ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi
materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la
responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e
purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di
impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso.".
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