Indennità di mobilità imprese esercenti attività commerciali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 19 ottobre 2012, ha
risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla corretta applicazione
della
L. n. 223/1991, per quanto attiene alla sussistenza dei limiti numerici
necessari per l’attivazione, da parte di imprese esercenti attività commerciale
con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di CIGS, della procedura di
mobilità c.d. indennizzata.
Nello specifico, l’istante chiede se sia o meno
possibile, per un’impresa esercente attività commerciale, attivare la procedura
di mobilità di cui sopra qualora, durante il periodo di fruizione della CIGS
precedentemente concessa, sia venuto meno il requisito occupazionale dei 50
dipendenti richiesto dalle norme di legge per le aziende rientranti nel citato
settore.
Si pone, inoltre, la questione per cui l’azienda richiedente la
mobilità sia passata, senza soluzione di continuità, da un periodo di CIGS per
cessazione di attività, ex art. 1 e ss.,
L. n. 223/1991, ad un periodo di CIG in
deroga.
La risposta in sintesi:
"... Premesso quanto sopra si ritiene
che, in caso di procedura di mobilità avviata ex art. 4 della
L. n. 223/1991,
qualora nel corso dell’attuazione del programma di CIGS, approvato per le
causali di intervento di cui all’art. 1 della
L. n. 223/1991, l’impresa ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi,
il requisito dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria, 50
dipendenti per il commercio ecc.) sia richiesto solo al momento della
presentazione della richiesta di ammissione al relativo intervento straordinario
di integrazione salariale, con riferimento alla media occupazionale del
precedente periodo semestrale, ex art. 1
L. n. 223/1991.
Da un punto
di vista letterale, l’art. 4, comma 1, della
L. n. 223/1991, nel disciplinare la
collocazione in mobilità dei lavoratori che nel corso dell’attuazione del
programma di CIGS non possono essere reimpiegati, non pone alcun requisito
numerico, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 24 che prevede,
per contro, la sussistenza del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti
per il datore di lavoro che intenda ridurre il personale senza previo ricorso
alla CIGS.
Stante quanto sopra, l’impresa potrà
avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4 della
L. n. 223/1991,
durante o al termine dell’intervento della CIGS di cui all’art. 1 della
L. n. 223/1991, nel corso delle sospensioni dal lavoro ai sensi della relativa
disciplina, anche qualora il livello occupazionale sia sceso al di sotto
del limite dimensionale di cui trattasi.
Del resto costituisce
conseguenza naturale dell’intervento straordinario di integrazione salariale e
dell’attuazione del piano di risanamento aziendale e di gestione degli esuberi
(soprattutto nei casi di CIGS per crisi aziendale) una riduzione di organico
dell’azienda. Pertanto, riconoscere il trattamento di mobilità e le relative
procedure di garanzia soltanto ai lavoratori che facevano parte dell’azienda in
un momento in cui la stessa possedeva il requisito dimensionale di cui all’art.
1 della
L. n. 223/1991 non garantirebbe la parità di trattamento tra lavoratori
licenziati in periodi diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di
ridimensionamento legato ad un intervento concomitante o senza soluzione di
continuità di CIGS e mobilità.
Alla medesima conclusione occorre pervenire anche nel caso in cui l’azienda transiti da un periodo di CIGS per cessazione di attività ai sensi dell’art. 1 della L. n. 223/1991 ad un periodo di CIGS in deroga, durante il quale giunge alla collocazione in mobilità dei lavoratori.
Tali lavoratori avranno diritto all’accesso
alla mobilità di cui alla
L. n. 223/1991 e non alla mobilità in deroga in quanto
il requisito dimensionale va valutato, in ogni caso, al momento della
presentazione della richiesta di CIGS. Tale conclusione trae origine dalla
circostanza per cui la mobilità in deroga è riservata alle aziende che non
rientrano nel campo di applicazione della
L. n. 223/1991 e che pertanto non
hanno neppure mai versato i contributi di mobilità.
Nel caso di lavoratori
dipendenti da una impresa che rientra nel campo di applicazione della L. n.
223/1991 per i quali siano stati versati i relativi contributi, si ritiene
pertanto che i medesimi abbiano diritto all’indennità di mobilità di cui alla
L. n. 223/1991, anche in ragione delle esigenze di parità di trattamento innanzi
illustrate..".
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