Pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2002
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 19 ottobre 2012, ha
risposto ad un quesito dell'Associazione Religiosa Istituti Socio – Sanitari
(ARIS), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 7,
L. n.
289/2002 e successive modificazioni.
In particolare, l’istante chiede se il
trattamento corrispondente all’indennità di mobilità nei confronti dei
lavoratori della sanità privata di cui alla suddetta disposizione, ove concesso
entro l’anno 2012, continui ad essere erogato anche dopo il 31 dicembre 2012 per
la durata di 66 mesi; l’istante pone, altresì, la questione afferente alla
disciplina applicabile ai lavoratori citati in materia di requisiti e di accesso
ai trattamenti pensionistici.
La risposta in sintesi:
"... Al riguardo – attesa la
modifica, da ultimo intervenuta, dell’art. 41, comma 7, del L. n. 289/2002 –
si ritiene che l’ammortizzatore possa essere concesso anche nel corso del 2013 e
per i periodi massimi ivi previsti, fermi restando i limiti di
finanziamento che al riguardo sono stati indicati da ultimo dall’art. 23, comma
12 duodecies, del
D.L. n. 95/2012. Ciò in quanto la proroga delle
disposizioni di cui al D.L. n. 108/2002 non può non trovare giustificazione se
non in corrispondenza del diritto a fruire della indennità in questione.
Per
quanto attiene al secondo quesito, dall’analisi del dettato di cui all’art. 41,
comma 7, della
L. n.
289/2002, non si rinviene alcun riferimento esplicito alla
disciplina in materia di requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici;
ciò peraltro risulta evidente in considerazione del rinvio che la norma in
questione fa alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 5, 6, e 8, del
D.L.
n. 108/2002.
Si rappresenta, peraltro, che sotto la
vigenza della Legge da ultimo citata la disciplina dei trattamenti pensionistici
per la generalità dei lavoratori, ovvero quella concernente i requisiti per la
pensione di anzianità, trovava la propria fonte normativa nell’art. 59, comma 6,
L. n. 449/1997 (tabella C), salvo che non si trattasse dei lavoratori “precoci” i
quali, ai fini pensionistici, possono vantare il requisito contributivo ma non
quello anagrafico.
In considerazione di quanto sopra argomentato può, dunque,
evincersi che la categoria dei lavoratori in mobilità non può essere considerata
come categoria “a carattere speciale” ai fini della disciplina per l’accesso
alla pensione. Di conseguenza, i lavoratori destinatari dell’indennità di
mobilità ex art. 41 citato, per conseguire il diritto ai trattamenti
pensionistici, devono perfezionarne i requisiti alla luce delle norme dettate
per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si ricorda tuttavia che il
suddetto criterio subisce una deroga esclusivamente nei confronti di quella
categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per i quali
espressamente le norme in materia pensionistica contemplano una “clausola di
salvaguardia” per il consentire l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla
base della previgente normativa.".
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