Ammortizzatori sociali - programmi CIGS attivati entro il 31 dicembre 2012
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 19 ottobre 2012, ha
risposto ad un quesito dell'Assaereo, in merito alla abrogazione, da parte
della
L. n. 92/2012 e a partire dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1 bis del
D.L. n.
249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). Tale disposizione prevede che “a
decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di
crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o
trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori
aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di
riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai
medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla
medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al
pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto
all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 luglio 1991, n. 223”.
L’istante chiede in particolare se tale abrogazione abbia effetti rispetto ai
programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre
2012, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa, “mantenendo
gli stessi (anche dopo il 1° gennaio 2013) la dimensione temporale già
concordata e la medesima disciplina vigente al momento della sottoscrizione
dell’accordo”.
La risposta in sintesi:
"...La procedura indicata dall’art. 1 bis
del
D.L. n.
249/2004 consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale,
ristrutturazione aziendale nonché di riduzione o trasformazione di attività
sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali.
In tale
ambito l’accordo sindacale acquista dunque una assoluta “centralità” – come
evidenziato anche dall’istante – rappresentando un elemento che, in ragione dei
suoi contenuti, può considerarsi dirimente in ordine alla risoluzione
della problematica esposta.
Nel contesto, infatti, i decreti ministeriali di concessione del trattamento risultano meramente attuativi dell’accordo e, quindi, si ritiene che siano integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum.".
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