Apprendistato professionalizzante - durata formazione e previsioni collettive
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 19 ottobre 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito alla durata della formazione in apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
L’istante chiede, in
particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva
– ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale
dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una
riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo
Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e – nell’esempio in questione –
del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo
accordo che richiede “l’integrale applicazione delle disposizioni del
presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria
integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua
(…)”..
La risposta in sintesi:
"...Da quanto sopra appare evidente
che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata
della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età
dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”.
In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore
formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o
qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del
contratto di apprendistato.
Non appare invece in linea, né con le
disposizioni del
D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità
di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una
riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del
tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al
raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste
dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI
da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono
pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Ne consegue che,
in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il
provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 167/2011, qualora
ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della
formazione non effettuata.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it