Cooperative sociali e CIGS
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 44 del 22 dicembre 2010, ha risposto ad un quesito dell'UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), in merito alla problematica afferente l’eventuale applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alla Legge n. 223/1991, alle imprese cooperative sociali ex Legge n. 381/1991.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, ai fini della soluzione
della problematica in esame, occorre tener conto delle diverse finalità
perseguite dalle cooperative sociali di lavoro di cui alla L. n. 381/1991.
Ai sensi dell’art 1 della suddetta legge, le stesse hanno per scopo il
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini e si distinguono in cooperative di tipo
a) per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di tipo b) per lo
svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento di persone
svantaggiate.
Inoltre, alle cooperative sociali si
applicano in quanto compatibili le norme relative al settore in cui operano
(art. 1 comma 2).
In relazione a quanto sopra ed in risposta al quesito avanzato, occorre
precisare che la disciplina della CIGS, di cui alla L. n. 223/1991, si applica
soltanto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti
negli ultimi sei mesi e che operano in particolari settori economici (imprese
industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione,
commerciali, etc.).
Ne consegue che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione
dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non
rientrante tra quelli sopra indicati e pertanto non sono ammesse alla fruizione
dei benefici di cui alla CIGS.
Le cooperative di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità
perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso
per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei
particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il
requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento.
Va comunque evidenziato che, per tali
cooperative deve essere altresì accertato il perfezionamento della posizione
contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria ai fini dell’accesso al
trattamento di integrazione salariale.
Si precisa, per completezza, che nell’ambito delle cooperative sociali di tipo
b) non possano evidentemente beneficiare della disciplina della CIGS i soci
volontari in quanto, svolgendo questi ultimi prestazioni a titolo volontario,
non si riscontra il requisito del rapporto di lavoro subordinato."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it