Min. Lavoro: interpello - sostituzione del medico competente (D.L.vo 626/94)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in data 23 febbraio 2006, ha risposto ad un interpello
dell'Associazione del commercio e del turismo di Forlì (ASCOM Forlì), sulla
possibilità da parte del medico competente di farsi assistere e/o sostituire a
seguito di circostanze personali, quali ad esempio malattie o altri impedimenti
oggettivi. La risposta del Ministero in merito alla sostituzione è negativa, in
quanto la norma di riferimento (articolo 17, comma 2, D.L.vo 626/94) non
contempla affatto l’ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la
facoltà di avvalersi della collaborazione di altri specialisti. L’incarico di
medico competente, difatti, ha natura strettamente fiduciaria, implicando
obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto personalmente
dal medico competente incaricato.
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 17 di “collaborazioni con medici
specialisti” si deve ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari
condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in
particolari ambiti specialistici. Anche in questi casi, peraltro, la scelta del
medico specialista è attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura
personale e fiduciaria degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria.
L'interpello |
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