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Interpello del Ministero del Lavoro
Obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza - lavoratori sospesi attività lavorativa
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 16 del 22 maggio 2013, ha risposto ad un quesito della
Confindustria, in merito alla disciplina degli obblighi formativi in tema di
salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e
beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto
di lavoro.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se gli obblighi formativi
previsti dall’art. 37 del
D.L.vo
n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40,
Legge
n. 92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla
frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso è possibile concludere che nella formazione indicata dalla Legge n. 92/2012 possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o
riqualificazione prevista dalla
Legge
n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al
trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove
attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi,
previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del
D.L.vo
n. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato
accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.L.vo
n. 81/2008.
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Pertanto si ritiene che possano essere effettuati nell’ambito della formazione
di cui all’art. 4, comma 40, Legge
n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o
cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37
comma 4, lett. b) e c) del
D.L.vo
n. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo
del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo
37 comma 4, lett. a).”.