Min. Lavoro: interpello - riassunzione lavoratore in mobilità
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Unione Provinciale di Isernia in merito alla possibilità per un’azienda che abbia licenziato un lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, possa riassumere lo stesso lavoratore, trascorso il termine di sei mesi stabilito dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 anziché quello di dodici mesi stabilito dall’art. 15, comma 6, L. n. 264 del 29 aprile 1949, beneficiando delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 4, della L. n. 223 del 23 luglio 1991, si è così espresso:
"In conclusione, l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it