Mancata comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e sanzione della DPL

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 25 gennaio 2006, ad un interpello dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo, in merito alla sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro ad elevare la sanzione prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 concernente la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si è così espressa:

 

"....Quanto ai “requisiti professionali” del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alla contestazione degli illeciti si evidenzia che detto personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 124/2004, è tenuto a contestare tutte le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa le eventuali problematiche di sicurezza), né appare assolutamente consentito a terzi contestare tali prerogative entrando nel merito delle specifiche conoscenze professionali del soggetto accertatore. Tale conclusione, ovviamente, non può che valere anche per il personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, atteso che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.".

 

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L'interpello

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