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Interpello del Ministero del Lavoro
Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Generale Cooperative italiane, della Confcooperative e della Legacoop, in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.
La risposta in sintesi:
"...il regolamento interno può quindi
modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l’allungamento
del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non
risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto
dei principi di
trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci
lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).
Nello specifico, in caso di riduzione
dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive,
ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della
cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della
sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche
obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali
licenziamenti.
Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato
normativo laddove all’art. 1, comma 2 lett. d),
L. n. 142/2001 si stabilisce che
i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla
quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa”.
In conformità ai suddetti principi di trasparenza e
parità di trattamento, si ritiene comunque necessario che le cause
legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non
è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente
individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio
di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo
statuto.
Unitamente alle previsioni di cui sopra, risulta di
fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano
declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione
concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la
forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri
oggettivi di turnazione/rotazione del personale.".
DPL Modena - www.dplmodena.it