Inabilità al lavoro dopo la stipula del contratto di lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 17 del 24 maggio 2010, ha risposto ad un quesito della FISE Assoambiente (Associazione Imprese Servizi Ambientali), in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della L. n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa Legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
La risposta in sintesi:
"...Tuttavia ciò che rileva, a seguito della abrogazione da parte del D.L. n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata Uffici competenti all’inserimento dei disabili, è la “attestazione” da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati.
Tali presupposti, peraltro, non necessitano
di alcuna valutazione di carattere “discrezionale” in quanto consistono in due
elementi “di fatto”: il primo legato ad una certificazione medica che indichi
una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e l’altro legato
alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità
datoriali nell’accadimento di un evento infortunistico.
Quanto invece al quesito concernente il rilascio del certificato di
ottemperanza, lo stesso non risulta avere alcun rilievo atteso peraltro che tale
certificazione, come già ricordato, è stata abrogata a decorrere dalla entrata
in vigore della disposizione di cui all’art. 40, comma 5, del D.L. n. 112/2008 (conv.
da L. n. 133/2008) e pertanto la stessa non assume valore “sostanziale” per la
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999.".
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