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Interpello del Ministero del Lavoro
CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 23 del 22 luglio 2013, ha risposto ad
un quesito della FIM-CISL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3,
comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n.
83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese
sottoposte a procedure concorsuali.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della nuova disposizione normativa,
nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei
beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento
CIGS.
La risposta in sintesi:
"...Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione
salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n.
223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o
senza cessione dei beni.
DPL Modena - ww.dplmodena.it
Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato,
determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da
tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta
disposizione normativa.”.