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Interpello del Ministero del Lavoro
Fruizione del congedo parentale su base oraria
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 22 luglio 2013, ha risposto ad un quesito dei sindacati CGIL, CISL e UIL, in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.
La risposta in sintesi:
"...stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale”
della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in
virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le
modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art.
32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base
oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
DPL Modena - ww.dplmodena.it
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal
capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il
compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse
all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di
fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto
sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.”.