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Interpello del Ministero del Lavoro
Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento illegittimo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 12 del 25 marzo 2014, ha risposto ad un quesito dell'Assotrasporti
(Associazione Nazionale Sindacati dei Trasporti e dei Servizi), in merito
all’interpretazione dell’art. 32, comma 4 lett. d), della
Legge n. 183/2010.
In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alla “estensione” del termine
decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di
180 giorni (termine così ridotto dal successivo art. 1, comma 38,
Legge n. 92/2012) per il deposito del ricorso, ad “ogni altro caso in
cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del
D.L.vo n. 276/2003,
si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad
un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
La risposta in sintesi:
"...Si premette che per tutte le ipotesi il lavoratore, nel
chiedere la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro nei confronti
dell’utilizzatore, deve provare in via giudiziale la sussistenza degli elementi
di irregolarità della somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei
contratti di appalto e distacco e contestualmente l’illegittimità del
licenziamento.
Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell’enunciato termine
di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere l’ipotesi in cui
il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto.
Nel caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei
motivi (cfr. art. 1, comma 37,
Legge n. 92/2012), il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del
lavoratore, della comunicazione medesima.
Di contro, in caso di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei
motivi, il licenziamento è inefficace (art. 2, comma 3,
LLegge n. 604/1966), nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di
decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto
(sulle conseguenze, in relazione al requisito dimensionale, v. art. 18, commi 1
e 6,
Legge n. 300/1970).
In tal caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore
può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la
costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale
delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del
licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.
In via generale, in caso di licenziamento illegittimo, la giurisprudenza afferma
infatti che il termine di 60 giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 6
della
Legge n. 604/1966 “si applica all’impugnazione di ogni licenziamento
comunicato per iscritto per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina
dettata dalla
Legge n. 604/1966, fatta eccezione per il licenziamento non
comunicato per iscritto, o di cui non siano stati comunicati, parimenti per
iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della citata
Legge del 1966, nel qual caso, essendo il licenziamento inefficace (tamquam non
esset), e quindi non inficiando sulla continuità del rapporto da un punto di
vista giuridico, si applicherebbe il solo termine prescrizionale per la
conseguente declaratoria di inefficacia” (cfr. Cass. sent. n. 5611/1997; Cass. sent. n. 5519/1999, Cass.
SS.UU. sent. n. 508/99).".
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