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Interpello del Ministero del Lavoro
Lavoro intermittente e personale delle aziende funebri
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 9 del 25 marzo 2014, ha risposto ad un quesito del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla
possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura intermittente in
relazione alla figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri.
In particolare, l’istante chiede se il suddetto personale, impiegato presso
aziende operanti nello specifico settore, possa essere assimilato alle categorie
degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”,
indicate al n. 46 della tabella allegata al
R.D. n.
2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M.
23 ottobre 2004 di questo Ministero.
La risposta in sintesi:
"...Dalla lettura del n. 46 della tabella allegata al
R.D. n.
2657/1923, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle
quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente risulta
contemplata, come anticipato dall’istante, quella espletata dagli “operai
addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, comprensiva dunque di tutte
le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle
celebrazioni civili e dei riti religiosi.
Sulla base di tale nozione, non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali
figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio
funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e
della connessa sepoltura.
Pertanto, in risposta alla questione sollevata si può ritenere
che, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi di cui all’art. 34 del
D. Lgs. n. 276/2003, la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia
configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall’interpellante,
in quanto rientranti nell’ambito delle figure declinate al n. 46 della tabella
allegata al citato R.D.".
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