Dimissioni "in bianco" e lavoro alle dipendenze di PP.AA.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 22 novembre 2012, ha
risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Firenze, in merito alla
problematica concernente l’applicabilità dell’art. 4, commi 16-22, L. n.
92/2012, afferente alla procedura di convalida delle dimissioni o della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui si
tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’istante chiede se dal 18 luglio u.s., data di entrata in
vigore della suddetta Legge, la norma sopra citata possa trovare immediata
applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato delle
Università.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce delle osservazioni svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che l’art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni.".
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