Dimissioni "in bianco" e lavoro alle dipendenze di PP.AA.

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 22 novembre 2012, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Firenze, in merito alla problematica concernente l’applicabilità dell’art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, afferente alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’istante chiede se dal 18 luglio u.s., data di entrata in vigore della suddetta Legge, la norma sopra citata possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato delle Università.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Alla luce delle osservazioni svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che l’art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni.".

 

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L'interpello

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