Comunicazione periodica contratti di somministrazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 36 del 22 novembre 2012, ha risposto ad un quesito della Federalberghi, in merito alla applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall’art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione di lavoro.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso si ritiene che tale termine, individuato nella citata nota, non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.
Da ciò consegue la possibilità di applicare la sanzione di cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato".
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