Intervalli contratti a tempo determinato - previsioni contrattuali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 22 novembre 2012, ha
risposto ad un quesito della Federalberghi, in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui,
modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli
intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui
i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui all’art. 46 bis,
comma 1, lett a) del D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – afferente
l’applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di
carattere stagionale di cui al comma 4 ter dell’art. 5 – possa considerarsi
immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali
adottate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n.
83/2012.
La risposta in sintesi:
"...In relazione alle citate norme,
pertanto, è possibile ritenere che gli intervalli tra due contratti a tempo
determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate
dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le
ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in
applicazione dello stesso 4 ter.
Ciò premesso, si ritiene che ogni eventuale
disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle
modifiche normative ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, possa ritenersi
pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di
riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato".
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