Nolo a caldo e responsabilità solidale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 27 gennaio 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L.
n. 223/2006 (conv. da
L. n. 248/2006), concernente la responsabilità solidale
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti
impiegati nell’esecuzione dei lavori.
In particolare, l’istante chiede se il
regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata
possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del
nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni
affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi
fiscali e contributivi a carico del committente - noleggiatore.
La risposta in sintesi:
"...Da quanto sopra emerge che la
disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata
alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme
restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale),
sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a
interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto
più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela
per i lavoratori interessati.
Più in particolare si ricordano le
argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008
che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra
un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di
un vero e proprio contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel
richiamare l’art. 141, comma 4,
D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale
l’affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non
costituisce subappalto, ha affermato che l’intenzione del Legislatore, secondo
un’interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le
speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla
disciplina civilistica dell’appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.).
Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile
applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora,
prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di
tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori.
Sullo stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo
cui “la fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere
assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente
dell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bologna, 22 novembre 2009).".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it