Sanzioni amministrative in materia di collocamento
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3 del 27 gennaio 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, per conoscere se, con riferimento all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996), come modificato dagli artt. 4 e 5 della L. n. 183/2010, nel caso in cui l’organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente, siano applicabili o meno le sanzioni amministrative previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
La risposta in sintesi:
"...Pertanto, in considerazione del quadro normativo sopra riportato – ove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria (come meglio specificato delle note di questo Ministero n. 440 del 4/01/2007 e n. 4746 del 14/02/2007) e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato (soggetto, quindi, all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1180 L. n. 296/2007) – appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. Del resto così avviene in ogni altra ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata “ab origine”. Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che il precetto descritto dall’art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2007 richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).".
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