Ferie e riposi del personale di volo dell'aviazione civile

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 24 febbraio 2012, ha risposto ad un quesito dell'UGL Trasporti, in merito all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del D.L.vo n. 185/2005, concernente il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile.
La disposizione di cui all’art. 4 prevede, in favore del suddetto personale, il diritto a ferie annuali retribuite “di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati”, il cui periodo “non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
La successiva disposizione prevede, in favore del medesimo personale, il diritto a “giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva (…) nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente (…)”.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Con riguardo al primo quesito appare opportuno comparare la norma generale di cui all’art. 10 del D.L.vo. n. 66/2003 che si riferisce alle ferie del personale dipendente degli altri settori.
Tale ultima norma specifica espressamente la possibilità che una parte del periodo annuale di ferie retribuite (due settimane su quattro) possa essere goduto anche nei 18 mesi successivi al termine della maturazione, facendo salva una diversa previsione della contrattazione collettiva; il mancato rispetto di tale assunto risulta peraltro sanzionato nel medesimo decreto (art. 18 bis, D.L.vo. n. 66/2003).
L’art. 4 del D.L.vo n. 185/2005, concernente il diritto alle ferie del personale di volo, risulta parimenti sanzionato nella parte in cui si viola il diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane (cfr. art. 8 e 4, comma 1, D.L.vo n. 185/2005).
Ciò premesso, appare evidente come il Legislatore, con specifico riguardo al personale di volo, mira a salvaguardare la necessità che le ferie vengano necessariamente godute nell’anno di riferimento – salva tuttavia anche in tal caso una diversa previsione della contrattazione collettiva (“almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati”) – al fine di recuperare le necessarie energie psico-fisiche, in considerazione, verosimilmente, della particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per quanto concerne il secondo quesito, relativamente al diritto del personale suddetto ad un determinato numero di “riposi” mensili, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, i medesimi sono assegnati “fermo restando quanto disposto dall’art. 4 in materia di ferie”.

Tale inciso, contenuto nella prima parte della norma, sembra chiaramente escludere ogni possibilità di fusione o assorbimento di tali giornate con quelle concernenti il diritto alle ferie.
I contratti collettivi possono definire solo le modalità di fruizione proporzionale delle richiamate giornate di riposo, ma sempre nel rispetto della distinzione dei singoli istituti.".

 

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L'interpello

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