Iscrizione su LUL componenti organi federali e commissioni farmaceutiche regionali e aziendali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 25 marzo 2009, ha risposto ad un quesito della Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani – Federfarma, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008 (conv. da Legge n. 133/2008). In particolare, l’Associazione in questione chiede se sia tenuta all’istituzione del Libro Unico del Lavoro, ai fini dell’iscrizione dei dati concernenti i componenti degli organi federali (Consiglio di presidenza, Comitato centrale, Collegio sindacale e Commissioni interne) e delle Commissioni aziendali e regionali previste dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998, a favore dei quali l’Associazione stessa eroga rimborsi spese e indennità di sostituzione.
La risposta in sintesi:
".... Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza, il Comitato
Centrale, il Collegio Sindacale e le Commissioni interne, si tratta di organi
della Federazione non sottoposti al potere direttivo o al controllo di altri
organi.
Pertanto, il rapporto dei loro membri con la Federfarma non può essere
qualificato né come un rapporto di lavoro di natura subordinata, né come un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma ha piuttosto natura
organica in quanto attraverso la loro attività viene definita la
stessa volontà del soggetto collettivo.
Riguardo alla posizione delle Commissioni farmaceutiche regionali e aziendali,
alla luce di quanto prescritto dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998, si
ritiene che le stesse non rivestano la qualifica ed il ruolo di organi di
Federfarma, in quanto i membri che le compongono non sembrano sottoposti ad
alcun potere di organizzazione, indirizzo o controllo da parte
dell’associazione.
Ne consegue che, anche se l’associazione provvede ad erogare rimborsi spese e
indennità di sostituzione ai membri delle Commissioni per l’attività svolta, la
stessa non assume nei loro confronti la veste di datore di lavoro.
Per le ragioni sopra esposte ed in relazione ai rapporti illustrati, è dunque
possibile affermare che non sussistono i presupposti per i quali l’interpellante
debba considerarsi obbligato ad iscrivere i predetti soggetti sul Libro Unico
del Lavoro".”.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it