Imprese armatrici - navi iscritte al registro internazionale e sgravi contributivi

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 27 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), in merito all’interpretazione dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997 (conv. da L. n. 30/1998), che prevede un totale sgravio contributivo a favore delle imprese armatrici per il relativo personale in quanto imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale.
Si chiede in particolare se i beneficiari dello sgravio contributivo totale siano le sole imprese armatrici, ovvero anche il medesimo personale imbarcato sui relativi mezzi navali.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Al fine di fugare ogni dubbio ed in risposta al quesito avanzato è necessario richiamare l’intervento del Legislatore il quale – attraverso un’interpretazione autentica della disposizione in esame – all’art. 1, comma 1 della L. n. 472/1999 ha precisato che la norma di cui al D.L. n. 457/1997 "si intende nel senso che (…) i benefici derivanti dall’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell’impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente".
Ne consegue che i soggetti beneficiari dello sgravio contributivo totale sono soltanto le imprese armatrici."

 

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L'interpello

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