Imprese armatrici - navi iscritte al registro internazionale e sgravi contributivi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 27 giugno 2011, ha
risposto ad un quesito della Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), in merito
all’interpretazione dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997 (conv. da
L. n.
30/1998), che prevede un totale sgravio contributivo a favore delle imprese
armatrici per il relativo personale in quanto imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale.
Si chiede in particolare se i beneficiari dello
sgravio contributivo totale siano le sole imprese armatrici, ovvero anche il
medesimo personale imbarcato sui relativi mezzi navali.
La risposta in sintesi:
"...Al fine di fugare ogni dubbio ed in
risposta al quesito avanzato è necessario richiamare l’intervento del
Legislatore il quale – attraverso un’interpretazione autentica della
disposizione in esame – all’art. 1, comma 1 della
L. n. 472/1999 ha precisato
che la norma di cui al D.L. n. 457/1997 "si intende nel senso che (…)
i benefici derivanti dall’esonero del versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e
comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico
dell’impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del
lavoratore dipendente".
Ne consegue che i soggetti beneficiari dello
sgravio contributivo totale sono soltanto le imprese armatrici."
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